ATTUALE QUADRO NORMATIVO NAZIONALE
Occorre evidenziare che nel quadro normativo attualmente vigente in Italia non esiste ancora una definizione specifica di “Veicolo Storico”. Difatti l’art. 60 del Decreto legislativo 30/04/1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada), al comma 1 ascrive alla categoria dei “Veicoli con caratteristiche atipiche”, di cui all’antecedente art.59, “i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico”.
Il successivo comma 2 specifica che “rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati”; il successivo comma 4 specifica che “rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI”. La definizione di cui al predetto comma 4 viene ripresa anche all’art.1 - comma 1 - lettera a - del D.M. 17/12/2009 del Ministero dei Trasporti che regolamenta, tra l'altro, la reimmatricolazione di veicoli privi di targa e documenti ed il rilascio del cosiddetto C.R.S. - Certificato di Rilevanza Storica.
Esiste, pertanto, una sostanziale differenza, sotto il profilo prettamente giuridico e di conseguente definizione, tra i veicoli rientranti e quelli non rientranti nella fattispecie di cui all’art. 60 del Decreto legislativo 30/04/1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada).
N.B.: si evidenzia a tal proposito che non esiste alcun obbligo per i veicoli storici, anche se immatricolati da svariati decenni, di iscrizione nei registri di cui all'art.60 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n.282. I suddetti veicoli possono difatti circolare normalmente su pubblica via solo previo adempimento degli obblighi di legge riguardanti la RCA obbligatoria e la revisione periodica obbligatoria. Per la circolazione in Z.T.L. locali possono essere invece previste specifiche prescrizioni restrittive a discrezione dei comuni.
Pertanto e per esclusione, ai fini della presente trattazione sono quindi da intendere quali Veicoli Storici, tutti quei mezzi a propulsione meccanica costruiti da almeno 30 anni, rientranti nelle categorie comuni di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli di cui agli artt. 52, 53 e 54 del Decreto legislativo 30/04/1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada) ma non rientranti nella categoria dei cosiddetti “Veicoli con caratteristiche atipiche” individuati agli artt.59 e 60 del Codice della Strada e giuridicamente definiti come "Veicoli d'epoca" (comma 2 art.60) e "Veicoli di interesse storico e collezionistico" (comma 4 art.60).
TASSA AUTOMOBILISTICA (Bollo Auto) VEICOLI ULTRATRENTENNALI
Tutti i veicoli ultratrentennali, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica in virtù della Legge 21/11/2000 n.342 art.63 comma 1.
N.B.:
L’esenzione in oggetto è automatica e non è subordinata ad autorizzazioni da parte di enti od iscrizioni presso alcun registro.
TASSA DI CIRCOLAZIONE FORFETTARIA VEICOLI ULTRATRENTENNALI
Qualora un veicolo ultratrentennale venga posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di € 25,82 per gli autoveicoli e di € 10,33 per i motoveicoli, in virtù della Legge 21/11/2000 n.342 art.63 comma 4.
La suddetta tassa di circolazione forfettaria è dovuta per l'intera annualità solare e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento; non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece circola il conducente deve portare con sé la ricevuta di avvenuto pagamento della tassa di circolazione perché può essere effettuato il controllo su strada da parte dei competenti organi di polizia.
TASSA AUTOMOBILISTICA (Bollo Auto) VEICOLI DAI VENTI AI VENTINOVE ANNI
La Legge di Bilancio 2019, art.1 comma 1048, ha stabilito che:
"All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
« 1-bis. Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento.
1-ter. L'onere derivante dal comma 1-bis è valutato in 2,05 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 ».
A tal proposito si evidenzia quanto di seguito:
1. Il Registro Storico Italiano in atto non risulta nel novero dei registri di cui all'art.60 del D.L.vo 30/04/1992 n.285 e s.m.i. - Nuovo Codice della Strada - e, pertanto, non é in atto abilitato al rilascio dell'attestato di iscrizione denominato "Certificato di Rilevanza Storica" (C.R.S.) propedeutico alla richiesta dell'agevolazione fiscale in oggetto ed introdotto all'art.4 del D.M. 17/12/2009 del Ministero dei Trasporti.
2. L'iscrizione di un veicolo in uno dei registri di cui all'art.60 comma 4 del D.L.vo 30/04/1992 n.285 e s.m.i.- Nuovo Codice della Strada - (ovvero ASI, Registro Fiat, Storico Lancia, Storico Alfa Romeo ed FMI), in atto comporta automaticamente la variazione dello status giuridico del suddetto mezzo da veicolo comune di cui agli artt. 52-53-54 del Nuovo Codice della Strada nella specifica fattispecie di "veicolo con caratteristiche atipiche" di cui agli artt.59 e 60 del Nuovo Codice della Strada.
3. L'eventuale cancellazione di un veicolo da uno dei registri di cui all'art.60 comma 4 del D.L.vo 30/04/1992 n.285 e s.m.i.- Nuovo Codice della Strada - (ovvero ASI, Registro Fiat, Storico Lancia, Storico Alfa Romeo ed FMI), in atto per legge comporta automaticamente la cessazione dalla circolazione stradale del suddetto mezzo ai sensi dell'art.215 comma 7 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada - D.P.R. 16/12/1992 n.495.
ADDIZIONALE ERARIALE SULLE TASSE AUTOMOBILISTICHE (SUPERBOLLO)
I possessori di autovetture e/o autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a una determinata soglia, devono versare un’addizionale erariale sulle tasse automobilistiche. I parametri del tributo, originariamente introdotto dall'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n° 98 sono stati modificati dall’articolo 16, comma 1, del decreto legge n. 201/2011.
Sintetizzando, l’addizionale è pari:
L'addizionale è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento, e non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. Tali periodi sono calcolati a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.
L’addizionale non è dovuta nei casi in cui il veicolo sia esentato dalla tassa automobilistica. Tutti i veicoli ultratrentennali sono quindi esenti anche dal suddetto superbollo,sia perché sono decorsi 20 anni dalla data della loro costruzione, sia perché già esentati automaticamente dalla tassa automobilistica ai sensi della Legge 21/11/2000 n.342 art.63 - comma 1.
I.P.T. – Imposta Provinciale di Trascrizione
In caso di trascrizione di passaggio di proprietà di veicoli ultratrentennali presso il P.R.A. - Pubblico Registro Automobilistico - l’I.P.T., acronimo di Imposta Provinciale di Trascrizione, è dovuta nella misura forfettaria di € 51,65 per gli autoveicoli ed € 25,82 per i motoveicoli, in virtù della legge 342/2000 art.63 comma 4. La suddetta agevolazione fiscale non è subordinata ad autorizzazioni da parte di enti od iscrizione presso alcun registro.
N.B.: l’agevolazione non è automatica e deve essere espressamente richiesta nella apposita nota di presentazione del P.R.A. Si consiglia pertanto di prestare massima attenzione.
REVISIONE PERIODICA
Tutti i Veicoli Storici per circolare su pubblica via devono essere stati sottoposti obbligatoriamente a revisione periodica ai sensi del "Nuovo codice della strada" Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. art.80 comma 3. Per i motoveicoli ed autoveicoli la suddetta revisione va effettuata con cadenza biennale.
N.B.:
I Veicoli Storici oggetto della presente trattazione e comprendenti tutti quei mezzi meccanici ultratrentennali rientranti nelle categorie ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli di cui agli artt. 52, 53 e 54 del Decreto legislativo 30/04/1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada) ma non rientranti nella categoria dei “Veicoli con caratteristiche atipiche” di cui agli artt.59 e 60 del Codice della Strada, non sono assoggettati alle procedure di revisione periodica previste dall’art.9 (e relativi allegati tecnici) del Decreto 17/12/2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti poiché queste sono riferibili esclusivamente ai cosiddetti “veicoli di interesse storico e collezionistico” di cui all’art.1 comma 1 lettera a del suddetto Decreto.
CINTURE DI SICUREZZA
La circolare n. B53/2000/MOT Prot. n. 0604/UT27/CG(C) del 22/06/2000 emanata dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri - Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre del Ministero dei Trasporti e della Navigazione dispone che l’obbligo dell’installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall’origine con specifici punti di attacco.
Ne consegue che tutti i Veicoli Storici non predisposti dalla casa costruttrice di relativi punti di attacco sono esentati dall’obbligo di installazione delle cinture di sicurezza.
DOCUMENTO UNICO DI CIRCOLAZIONE (DU) E VEICOLI ULTRATRENTENNALI
Il Decreto 29 Maggio 2017 n. 98 ha introdotto il cosiddetto "Documento Unico di Circolazione e di Proprietà" (DU) che sostituirà a decorrere dal mese di Giugno 2020 i due documenti omologhi già precedentemente rilasciati (Carta o libretto di circolazione e foglio complementare o certificato di proprietà), in caso di trasferimenti di proprietà, reimmatricolazione ed eventuali aggiornamenti del documento di circolazione che prevedano il rilascio del predetto DU .
La Circolare prot.14794 del 27/05/2020, emanata dalla Direzione Generale della Motorizzazione Civile, ha chiarito che per i veicoli iscritti nei registri storici di cui all'art.60 del Nuovo Codice della Strada ed annotati come tali nell'ANV - Archivio Nazionale Veicoli, e per tutti i veicoli ultratrentennali, é prevista la restituzione al proprietario dei documenti originali, al fine di salvaguardarne l'oggettivo valore storico, senza che vi sia stato apportato alcun segno, taglio o timbro di annullamento.
NUOVO CODICE DELLA STRADA
http://www.aci.it/i-servizi/normative/codice-della-strada.html